Domande e risposte sulla Banca nazionale come impresa

  • L'attività della Banca nazionale trova il proprio fondamento giuridico nell'articolo 99 della Costituzione federale (Cost.). Questo statuisce che il settore monetario compete alla Confederazione; essa sola ha il diritto di battere moneta e di emettere banconote. L'art. 99 Cost. dispone inoltre che la Banca nazionale svizzera è chiamata a condurre una politica monetaria nell'interesse generale del Paese, che deve assolvere tale compito come banca centrale indipendente e che è amministrata con il concorso e sotto la vigilanza della Confederazione.

  • La cornice giuridica entro la quale la Banca nazionale esercita la sua attività è costituita anzitutto dalla Legge federale sulla Banca nazionale svizzera (LBN). Tale legge traduce in termini concreti il mandato costituzionale e il principio dell'indipendenza della Banca nazionale, specificando i compiti di quest'ultima e stabilendo che essa deve assicurare la stabilità dei prezzi tenendo conto dell'evoluzione congiunturale. Come contrappeso all'indipendenza la LBN impone alla Banca nazionale un dovere di rendiconto e di informazione verso il Consiglio federale, il Parlamento e il pubblico (cfr. Domande e risposte sull'indipendenza della Banca nazionale e sui rapporti con la Confederazione). Inoltre, nella LBN è statuito che la Confederazione delega alla Banca nazionale il monopolio di emissione, ossia il diritto esclusivo di emettere banconote svizzere.

  • La Banca nazionale, in quanto banca centrale della Svizzera, è una società anonima disciplinata da una legge speciale. Valgono le disposizioni di diritto societario del Codice delle obbligazioni salvo che la LBN non disponga altrimenti. La Banca nazionale è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione. Questa forma giuridica mista, che combina elementi di diritto privato e di diritto pubblico, fu scelta già alla fondazione della Banca nazionale, nel 1907, e si è mantenuta tale da allora.

  • Circa la metà del capitale azionario della Banca nazionale è detenuta dai Cantoni e dalle banche cantonali nonché da altri enti e istituzioni di diritto pubblico. Il resto è in possesso di privati. Nel condurre la politica monetaria la Banca nazionale espleta, tuttavia, un compito di interesse pubblico. Essa assolve il suo mandato di politica monetaria in modo indipendente dal Consiglio federale, dal Parlamento e da altre istanze. Pertanto, l'abito giuridico della Banca nazionale è caratterizzato da una combinazione di elementi pubblicistici e privatistici, ragione per cui anche i diritti dell'azionariato sono limitati per legge. L'utile netto di esercizio della Banca nazionale - dedotto un dividendo limitato legalmente - è distribuito all'autorità pubblica, segnatamente alla Confederazione e ai Cantoni (cfr. Domande e risposte sul capitale proprio e sulla destinazione dell'utile).

  • Gli organi della Banca nazionale sono l'Assemblea generale delle azioniste e degli azionisti, il Consiglio di banca, la Direzione generale e l'organo di revisione. Poiché nel caso della Banca nazionale si tratta di una società anonima disciplinata da una legge speciale, i poteri dell'Assemblea generale e del Consiglio di banca sono limitati rispetto a quelli di una società anonima di diritto privato.

  • Conformemente alla LBN il capitale azionario della Banca nazionale ammonta a 25 milioni di franchi (art. 25 LBN), suddivisi in 100 000 azioni nominative del valore nominale unitario di 250 franchi. A fine 2022 i Cantoni, le banche cantonali e altri enti e istituzioni di diritto pubblico detenevano il 51% delle azioni. Le restanti azioni erano in possesso di persone fisiche e giuridiche residenti in Svizzera e all'estero. Le azioniste e gli azionisti possono esercitare un diritto di voto solo se iscritti nel registro delle azioni. Ai sensi della LBN, per i soggetti privati l'iscrizione è limitata a un massimo di 100 azioni (art. 26 LBN). Delle azioni registrate, quasi il 66% era in possesso di soggetti di diritto pubblico.

  • Le azioni nominative della Banca nazionale sono negoziate nel segmento "Swiss Reporting Standard" di SIX Swiss Exchange (Borsa svizzera) e possono essere acquistate da persone fisiche o giuridiche residenti in Svizzera o all'estero. Il simbolo è SNBN, il numero di valore 131926.

  • Le azioni nominative della Banca nazionale sono state quotate presso la Borsa svizzera fin dalla fondazione dell'istituto, nel 1907, cosa che non sorprende stante l'ampia diffusione dei titoli. Poiché le sue azioni sono quotate - attualmente presso SIX Swiss Exchange - la Banca nazionale è soggetta alle prescrizioni della Borsa svizzera applicabili agli emittenti ammessi al listino. La LBN prevede tuttavia che in caso di quotazione delle azioni della Banca nazionale gli organi competenti tengano conto della sua natura particolare nell'applicazione delle regole di borsa, e segnatamente di quelle concernenti il contenuto e la frequenza dell'informazione in materia finanziaria, nonché la pubblicità ad hoc (art. 27 LBN).

  • L'informativa finanziaria della Banca nazionale non è paragonabile a quella di una società anonima di diritto privato. Lo scopo sociale della Banca nazionale non è quello di realizzare profitti da distribuire ad azioniste e azionisti, bensì di assolvere il mandato conferitole dalla Costituzione. Inoltre, la destinazione dell'utile è stabilita dalla LBN (art. 31 LBN). Di conseguenza, anche gli obblighi di informativa della Banca nazionale sono differenti. Essa riferisce al Parlamento e al pubblico sull'adempimento del suo mandato (Rendiconto), mentre fornisce informazioni sugli andamenti organizzativi e aziendali, nonché sui risultati di gestione, nella Relazione finanziaria, contenente il rapporto annuale e il consuntivo annuale. Quest'ultimo deve essere approvato dal Consiglio federale prima di essere presentato per la ratifica all'Assemblea generale delle azioniste e degli azionisti.

  • I diritti dell'azionariato della Banca nazionale sono stabiliti nell'articolo 36 LBN. Le norme del diritto societario trovano applicazione solo in via sussidiaria. Poiché la Banca nazionale assolve un mandato pubblico ed è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, i diritti di azioniste e azionisti sono limitati rispetto a quelli di una società anonima di diritto privato. In primo luogo, il diritto di voto dei soggetti privati è limitato a 100 voti. Inoltre, il dividendo non può superare il 6% del capitale azionario, ossia i 15 franchi per azione. Pertanto, le possibilità di intervento di azioniste e azionisti per quanto concerne la distribuzione dell'utile sono molto ristrette, potendo essi soltanto deliberare la distribuzione di un dividendo massimo del 6%, sempreché sia soddisfatta la condizione che a seguito della destinazione dell'utile la riserva per future ripartizioni non diventi negativa. Infine, il rapporto annuale e il consuntivo annuale sono soggetti all'approvazione del Consiglio federale prima di essere presentati all'Assemblea generale, e quest'ultima elegge solo cinque degli undici membri del Consiglio di banca.

  • La Banca nazionale è una società anonima di diritto speciale incaricata di un mandato pubblico. Nel quadro di tale mandato essa detiene il monopolio per l'emissione di banconote, grazie al quale realizza profitti nella media di lungo periodo. Ai sensi della Costituzione e della legge, tali profitti - nella misura in cui non sono assegnati agli accantonamenti per le riserve monetarie - non spettano in via primaria ad azioniste e azionisti, bensì all'autorità pubblica. Per tale motivo il dividendo è legalmente limitato al 6% del capitale azionario. L'utile di bilancio residuo è di norma versato alla Confederazione e ai Cantoni (art. 31 LBN).

  • La composizione dell'azionariato della Banca nazionale è rimasta notevolmente stabile nel corso dei decenni. Dalla fondazione della Banca nazionale i Cantoni detengono una quota del capitale pari a quasi il 40% e le banche cantonali una quota di quasi il 12%. A fine 2022 i soggetti di diritto pubblico detenevano quasi il 66% delle azioni registrate. Le rimanenti erano in possesso di soggetti privati. Tuttavia, a causa delle limitazioni legali, questi disponevano di appena il 22% dei diritti di voto. I Cantoni e le banche cantonali, unitamente ad altri enti e istituzioni pubblici, detenevano pertanto il 78% dei diritti di voto. Ciò consente ai soggetti di diritto pubblico di esercitare un influsso rilevante - nel quadro dei limiti stabiliti dalla legge - sull'attività della Banca nazionale.

  • I diritti amministrativi e patrimoniali dell'azionariato della Banca nazionale sono fortemente limitati per legge. Inoltre, per i soggetti non appartenenti al settore pubblico svizzero il diritto di voto è limitato a 100 voti pro capite. Dall'inizio degli anni 1990 fra azioniste e azionisti privati della Banca nazionale figurano anche soggetti esteri. A fine 2022 la loro quota sul capitale azionario registrato era pari al 12,3%, mentre quella sul totale dei diritti di voto ammontava soltanto a poco meno del 3%.

  • No, la Confederazione non detiene azioni della Banca nazionale. Dato che la Banca nazionale assolve un mandato pubblico, secondo la Costituzione federale essa è tuttavia amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza del Consiglio federale. La LBN specifica questa disposizione: il Consiglio federale nomina la maggioranza dei membri del Consiglio di banca (sei su undici; art. 39 LBN), fra cui il, o la, presidente e il, o la, vicepresidente, nonché - su proposta del Consiglio di banca - i tre membri della Direzione generale e i rispettivi membri supplenti (art. 43 LBN). Il Consiglio federale designa anche il, o la, presidente e il, o la, vicepresidente della Direzione generale. Inoltre, la Banca nazionale deve sottoporre la sua Relazione finanziaria all'approvazione del Consiglio federale prima di presentarla per la ratifica all'Assemblea generale (art. 7 LBN). Secondo la Costituzione federale e la LBN questi diritti di cogestione e di sorveglianza competono al Consiglio federale senza che questo debba possedere azioni della Banca nazionale.

  • Il Consiglio di banca, composto da undici membri, è l'organo di alta vigilanza della Banca nazionale. Esso sorveglia e controlla la gestione operativa dell'istituto (art. 42 LBN). La conduzione della politica monetaria non rientra fra le sue competenze, in quanto spetta alla Direzione generale. Il Consiglio di banca fissa le linee fondamentali dell'organizzazione della Banca nazionale, approva il budget e l'entità degli accantonamenti per le riserve monetarie e valuta la gestione del rischio e i principi di allocazione degli investimenti. Inoltre, il Consiglio di banca approva la convenzione con il Dipartimento federale delle finanze (DFF) sulla distribuzione dell'utile e decide in merito alla veste grafica delle banconote. Il Consiglio di banca si riunisce di regola sei volte all'anno. In seno ad esso sono costituiti: un comitato di verifica, un comitato dei rischi, un comitato di remunerazione e un comitato di nomina.

  • Il Consiglio federale nomina sei membri del Consiglio di banca e ne designa il, o la, presidente e il, o la, vicepresidente (art. 39 LBN). Gli altri cinque membri sono nominati dall'Assemblea generale. Secondo la LBN possono essere elette nel Consiglio di banca personalità con cittadinanza svizzera, reputazione irreprensibile e conoscenze affermate nel campo dei servizi bancari e finanziari, della gestione aziendale, della politica economica o della scienza (art. 40 LBN). Le regioni geografiche e linguistiche devono esservi rappresentate adeguatamente. Il mandato dura quattro anni. Esso è rinnovabile, fino a un massimo di dodici anni. Il Memorandum d'intesa sui principi per la composizione del Consiglio di banca della BNS (in francese, tedesco e inglese) concluso fra il DFF e la Banca nazionale assicura che le qualità personali e le competenze professionali importanti per la Banca nazionale siano sempre garantite in seno al Consiglio di banca.

  • Come organo di vigilanza della Banca nazionale il Consiglio di banca è paragonabile a un consiglio di amministrazione. D'altra parte, a causa della forma giuridica speciale della Banca nazionale, se ne differenzia sostanzialmente. Ad esempio, non è il Consiglio di banca che nomina la Direzione generale della Banca nazionale, bensì il Consiglio federale (su proposta del Consiglio di banca; art. 43 cpv. 2 LBN). Inoltre, solo cinque degli undici membri del Consiglio di banca sono eletti dall'Assemblea generale, mentre gli altri sei sono nominati dal Consiglio federale, il quale designa anche il, o la, presidente e il, o la, vicepresidente (art. 39 LBN). Per quanto concerne la ripartizione dei compiti, va rilevato in particolare che il Consiglio di banca non partecipa alla conduzione della politica monetaria, la quale è competenza esclusiva della Direzione generale.

  • La Direzione generale, composta da tre membri, è il supremo organo direttivo ed esecutivo della Banca nazionale (art. 46 LBN). Ad essa competono in particolare la conduzione della politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità finanziaria e la cooperazione monetaria internazionale. La Direzione generale rappresenta la Banca nazionale nei confronti del pubblico.

  • I membri della Direzione generale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, per un periodo rinnovabile di sei anni (art. 43 cpv. 2 LBN). Il Consiglio federale designa altresì il, o la, presidente e il, o la, vicepresidente della Direzione generale. Il, o la, presidente dirige le sedute della Direzione generale. Possono essere nominate personalità di reputazione irreprensibile e con conoscenze comprovate in questioni monetarie, bancarie e finanziarie (art. 44 cpv. 1 LBN). Esse devono inoltre possedere la cittadinanza svizzera e risiedere in Svizzera.

  • L'emanazione delle linee guida strategiche per la gestione aziendale compete alla Direzione generale allargata, costituita dai tre membri della Direzione generale e dai rispettivi membri supplenti (art. 21 seg. ROrg BNS). Per la programmazione e l'attuazione di tali linee guida è responsabile il Collegio dei supplenti. Questo assicura anche il coordinamento in tutte le attività aziendali aventi una portata interdipartimentale (art. 24b ROrg BNS).

  • La Banca nazionale ha due sedi con sportello di cassa, una a Berna e l'altra a Zurigo (art. 3 LBN). La duplicità della sede è frutto di un compromesso raggiunto all'epoca della fondazione della Banca nazionale.

  • La Banca nazionale dispone di rappresentanze a Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano, San Gallo e presso le due sedi a Berna e a Zurigo. Queste rappresentanze hanno il compito di osservare l'evoluzione dell'economia e di illustrare la politica della Banca nazionale nelle rispettive regioni (cfr. Domande e risposte sulle relazioni economiche regionali). Per l'approvvigionamento del contante all'economia la Banca nazionale si avvale di 13 agenzie, gestite da banche cantonali.

  • Dal luglio 2013 la Banca nazionale possiede una succursale a Singapore (cfr. Domande e risposte sulla gestione degli investimenti).

  • La Banca nazionale si articola in tre dipartimenti (Organigramma). Le aree e le unità organizzative del 1º e del 3º dipartimento si trovano prevalentemente a Zurigo, quelle del 2º dipartimento prevalentemente a Berna (art. 3 ROrg BNS). Ciascuno dei tre dipartimenti è diretto da un membro della Direzione generale e dai rispettivi membri supplenti. L'ambito di attività del 1º dipartimento, che è di regola diretto dal, o dalla, presidente della Direzione generale, comprende le aree Questioni economiche, Cooperazione monetaria internazionale, Statistica e Segretariato generale, nonché le unità organizzative Questioni giuridiche, Compliance, Risorse umane, Immobili e servizi tecnici. Nel 2º dipartimento, diretto solitamente dal, o dalla, vicepresidente della Direzione generale, si trovano le aree Stabilità finanziaria e Banconote e monete, nonché le unità organizzative Contabilità, Controlling, Gestione del rischio, Rischi operativi e sicurezza. Il 3º dipartimento comprende le aree Mercato monetario e dei cambi, Asset management, Operazioni bancarie e Informatica, nonché le unità organizzative Analisi del mercato finanziario e Singapore. La Revisione interna è subordinata al Comitato di verifica del Consiglio di banca.

  • A fine 2022 il personale della Banca nazionale contava 979 unità, equivalenti a 891 posti di lavoro a tempo pieno. La Banca nazionale impiegava inoltre 24 persone in formazione professionale. I collaboratori e le collaboratrici dispongono prevalentemente di competenze specialistiche nelle aree economia, diritto, scienze politiche, servizi bancari, informatica, logistica e tecnica o hanno conseguito una formazione commerciale. Circa 760 persone lavorano a Zurigo e quasi 200 a Berna. Il resto si ripartisce fra le rappresentanze regionali e la succursale di Singapore.

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