Fondamenti giuridici della BNS
La Banca nazionale, in quanto banca centrale della Svizzera, è una società anonima disciplinata da una legge speciale. In questa pagina sono raccolti i documenti relativi al quadro giuridico e regolamentare in cui essa opera.
Costituzione e leggi
Le basi costituzionali della moneta svizzera e dell’attività della Banca nazionale svizzera sono contenute nell’art. 99 della Costituzione. L’articolo sulla politica monetaria sancisce l’indipendenza della Banca nazionale, come pure il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie, parte delle quali in oro, attingendo ai suoi proventi. Questi due elementi mirano a mantenere la fiducia del pubblico nella stabilità del valore della moneta. Ai sensi della Costituzione il mandato della Banca nazionale consiste nel condurre la politica monetaria nell’interesse generale del Paese. Inoltre, l’art. 99 cpv. 4 della Costituzione stabilisce che almeno due terzi dell’utile netto della Banca nazionale siano distribuiti ai Cantoni.
La Legge sulla Banca nazionale (LBN) del 3 ottobre 2003 (in vigore dal 1º maggio 2004) definisce il quadro giuridico entro il quale la Banca nazionale esercita la sua attività. Nella legge sono concretizzati il mandato costituzionale conferito alla BNS e la sua indipendenza. In contropartita di questa autonomia la legge prevede un obbligo di rendiconto e di informazione nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico (artt. 5-7 LBN). Inoltre, la LBN concretizza il mandato della Banca nazionale, statuito dalla Costituzione, di costituire sufficienti riserve monetarie attingendo ai proventi realizzati: una regola esplicita per la determinazione dell’utile consente alla BNS di accrescere gli accantonamenti basandosi sull’evoluzione dell’economia svizzera (art. 30 LBN).
Inoltre, tale legge specifica gli strumenti di cui dispone la Banca nazionale per l’attuazione della politica monetaria e i suoi ambiti di competenza. Le operazioni che la Banca nazionale può effettuare sono definite solo sommariamente nelle disposizioni sulla sfera d’attività della BNS (artt. 9-13 LBN); maggiori particolari in merito si trovano nelle Direttive sugli strumenti di politica monetaria e nelle Direttive sulla politica di investimento. Negli ambiti di competenza della politica monetaria rientrano la rilevazione di dati statistici del mercato finanziario (artt. 14-16 LBN), l’imposizione dell’obbligo di riserva alle banche (artt. 17-18 LBN) nonché la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica (artt. 19-21 LBN; dal 1º gennaio 2016 una parte delle disposizioni per la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica si trova nella Legge sull’infrastruttura finanziaria (LInFi), art. 22 segg., 83 LInFi). Le singole disposizioni sugli ambiti di competenza sono riportate nell’Ordinanza sulla Banca nazionale.
La Legge sulla Banca nazionale definisce anche la struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 3, 33-48 LBN). Gli organi della BNS sono il Consiglio di Banca (composto da 11 membri), la Direzione generale, l’Organo di revisione e l’Assemblea generale.
Le disposizioni applicative in merito agli ambiti di competenza della politica monetaria della Banca nazionale (rilevazione di dati statistici, obblighi di riserva e sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica) sono contenute in un’ordinanza che è stata emanata dalla Direzione generale della BNS il 18 marzo 2004. Tale ordinanza si basa sugli artt. 15 cpv. 3, 18 cpv. 5 e 20 cpv. 5 LBN.
Nel capitolo Rilevazioni statistiche la OBN stabilisce i principi secondo cui avviene la rilevazione dei dati nonché i diritti e gli obblighi degli operatori del mercato finanziario tenuti a fornire le informazioni richieste. La raccolta di dati deve attenersi al principio di proporzionalità. L’oggetto e la periodicità delle singole rilevazioni statistiche nonché l’insieme degli istituti tenuti a fornire i dati sono definiti negli allegati alla OBN.
Il capitolo Riserve minime è relativamente breve poiché gli elementi principali della regolamentazione sulle riserve minime vengono già trattati all’interno della legge.
Il capitolo Sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica contiene infine le disposizioni per la determinazione delle controparti centrali, dei depositari centrali e dei sistemi di pagamento di rilevanza sistemica e dei loro processi operativi, nonché dei particolari requisiti che tali infrastrutture finanziarie devono soddisfare. Tali requisiti si basano sugli standard internazionali. Affinché la Banca nazionale possa determinare quali controparti centrali, depositari centrali e sistemi di pagamento comportino un rischio per la stabilità finanziaria, questi sono tenuti a fornire informazioni e documenti alla BNS.
La Legge federale sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP), entrata in vigore il 1º maggio 2000, definisce l’unità monetaria e regola tutte le caratteristiche inerenti alla moneta e ai mezzi di pagamento legali. Oltre alle monete metalliche e alle banconote sono considerati mezzi di pagamento legali anche i depositi a vista in franchi svizzeri presso la Banca nazionale. I partecipanti al sistema dei pagamenti (le banche commerciali e alcune delle loro imprese consortili, la Posta e le grandi imprese portavalori) hanno diritto ad aprire un conto a vista presso la Banca nazionale.
Direttive e regolamenti
La Legge sulla Banca nazionale regola solo in maniera sommaria le operazioni che la BNS può eseguire in adempimento dei suoi compiti di politica monetaria. Maggiori dettagli sono forniti dalle Direttive sugli strumenti di politica monetaria emanate dalla Direzione generale. Queste si fondano sulla strategia di politica monetaria della Banca nazionale e descrivono gli strumenti a disposizione per la sua attuazione. In particolare illustrano i procedimenti e precisano le condizioni alle quali la BNS effettua le operazioni, nonché le garanzie accettate nel quadro delle stesse.
Le Direttive sono integrate da note della Banca nazionale sulle singole operazioni di politica monetaria. Alle controparti della BNS si applicano inoltre le Condizioni generali della Banca nazionale ed eventuali disposizioni contrattuali specifiche.
Le Direttive sulla politica di investimento della Banca nazionale, emanate dalla Direzione generale, fissano il margine di manovra di cui dispone la BNS nella sua attività di investimento. Oltre ai principi della politica di investimento e agli strumenti ammissibili, tali direttive definiscono anche il processo di investimento e di controllo del rischio. Esse costituiscono uno strumento di informazione destinato al pubblico interessato e alle potenziali controparti. Per queste ultime sono inoltre determinanti le Condizioni generali ed eventuali accordi contrattuali specifici.
Il Regolamento di organizzazione della BNS, emanato dal Consiglio di banca della BNS e approvato dal Consiglio federale, stabilisce la struttura organizzativa interna della Banca nazionale e funge da complemento alla legge definendo, in particolare, le mansioni del Consiglio di banca e della Direzione generale.
Il presente regolamento disciplina il riconoscimento e la rappresentanza di azioniste e azionisti della Banca nazionale svizzera.
Il regolamento della Direzione generale disciplina il mandato e il rapporto di lavoro dei membri e dei membri supplenti della Direzione generale.
Il presente regolamento disciplina la remunerazione dei membri del Consiglio di banca, dei membri della Direzione generale e dei, o delle, loro supplenti conformemente a quanto previsto dall'art. 42 cpv. 2 lett. j LBN.
Il 9 marzo 2012 il Consiglio di banca ha approvato il nuovo Regolamento concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione. Esso impone importanti restrizioni nella gestione del patrimonio finanziario ai membri della Direzione generale, nonché ai, o alle, loro supplenti e ad altre persone con funzioni direttive designate dal Consiglio di banca.
In data 22 giugno 2012 il Consiglio di banca della BNS ha emanato il nuovo Regolamento concernente doni, inviti e altri omaggi di terzi ai membri della Direzione generale allargata.
La Banca nazionale dispone di una direttiva interna che stabilisce determinate restrizioni per gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie del personale.
La Carta dei valori illustra i principi fondamentali della Banca nazionale.
La Banca nazionale si è dotata di un Codice di condotta che riassume le principali regole di comportamento per il personale, con riferimento anche ad altri regolamenti.
La Banca nazionale si è dotata di un Codice di condotta per i membri del Consiglio di banca che riassume le principali regole di comportamento cui devono attenersi.
La Banca nazionale è dotata di principi volti a evitare i rischi connessi agli acquisti.
Condizioni generali
Note applicabili
Accesso al sistema SIC e ai conti giro
Documenti
In questa pagina sono raccolti gli atti relativi alla Legge federale sulla Banca nazionale svizzera (1953/1978) e al quadro giuridico in cui la BNS operava prima dell’entrata in vigore del nuovo testo di legge (revisione totale) il 1º maggio 2004. Sono inoltre riportati altri documenti concernenti la revisione della LBN nel 1953/1978 (messaggio del Consiglio federale concernente la LBN, documenti della procedura di consultazione per LBN e l’OBN, ecc. ).