Chi è la BNS?
La Banca nazionale svizzera (BNS) è la banca centrale della Confederazione elvetica. Detiene il monopolio dell’emissione di banconote e ha il mandato di condurre la politica monetaria del Paese. Conformemente alla Costituzione e alla legge, essa lo assolve in modo indipendente, intrattenendo uno scambio regolare con il Consiglio federale, rendendo conto del proprio operato all’Assemblea federale e informando periodicamente il pubblico sulla sua attività. Le principali mansioni e l’assetto organizzativo della BNS sono riassunti qui.
Mandato
La Banca nazionale svizzera ha il mandato di condurre, quale banca centrale indipendente, la politica monetaria del Paese. Ciò è sancito nella Costituzione federale e nella Legge sulla Banca nazionale. La Costituzione prescrive alla BNS di condurre, quale banca centrale indipendente, una politica monetaria nell’interesse generale del Paese. La Legge sulla Banca nazionale precisa questo mandato, specificando che la Banca nazionale garantisce la stabilità dei prezzi, tenendo conto dell’evoluzione congiunturale.
Strategia di politica monetaria
Nella sua strategia di politica monetaria la Banca nazionale stabilisce il modo in cui svolge il proprio mandato legale. La strategia consiste in tre elementi: la definizione della stabilità dei prezzi, la previsione condizionata di inflazione per i successivi tre anni e l'attuazione della politica monetaria influenzando il livello dei tassi di interesse e il tasso di cambio.
La stabilità dei prezzi è un presupposto essenziale per la crescita e il benessere economico.
Stabilità dei prezzi
La stabilità dei prezzi è un presupposto essenziale per la crescita e il benessere economico. Sia l’inflazione sia la deflazione (rispettivamente un aumento protratto e un calo protratto del livello dei prezzi) pregiudicano lo sviluppo dell’economia: ostacolano la funzione dei prezzi di indirizzare lavoro e capitale verso gli impieghi più produttivi e provocano redistribuzioni di reddito e di ricchezza non auspicate sul piano sociale.
La Banca nazionale assimila la stabilità dei prezzi a un incremento annuo dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) inferiore al 2%. Anche la deflazione è in contrasto con l’obiettivo della stabilità dei prezzi.
Contante
La Banca nazionale detiene il diritto esclusivo di emettere carta moneta (monopolio dell’emissione di banconote). Essa rifornisce l’economia di banconote che soddisfano elevati criteri di qualità e sicurezza. La BNS mette in circolazione banconote e monete secondo il fabbisogno del circuito dei pagamenti, compensa le oscillazioni stagionali e ritira dalla circolazione le banconote e le monete danneggiate. Su incarico della Confederazione provvede anche alla distribuzione della moneta metallica.
La produzione delle banconote
Circuito dei pagamenti senza contante
La Banca nazionale ha il compito di agevolare e assicurare il funzionamento dei sistemi di pagamento senza contante. Essa assolve tale mandato principalmente in veste di committente e gestore del sistema di pagamento Swiss Interbank Clearing (sistema SIC). Il sistema SIC è il sistema di pagamento centrale della Svizzera per i pagamenti in franchi. Le banche e altri operatori del mercato finanziario vi regolano sia i pagamenti fra le istituzioni finanziarie sia i pagamenti della clientela.
Gestione delle riserve monetarie
Gli attivi della Banca nazionale svolgono importanti funzioni ai fini della politica monetaria e valutaria. Sono costituiti in prevalenza da oro e investimenti in valuta estera nonché, in piccola parte, da averi denominati in franchi. Il loro volume e la loro composizione sono dettati dalle esigenze di politica monetaria.
Contributo alla stabilità finanziaria
Per stabilità finanziaria si intende una situazione in cui le banche e le infrastrutture del mercato finanziario sono in grado di svolgere le loro funzioni e di fronteggiare eventuali turbative. La stabilità finanziaria costituisce un importante presupposto per lo sviluppo dell’economia e per un’efficace conduzione della politica monetaria.
La Legge sulla Banca nazionale assegna a quest’ultima il compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. La Banca nazionale assolve questo incarico analizzando le fonti di rischio per il sistema finanziario, sorvegliando le infrastrutture del mercato finanziario aventi rilevanza sistemica e concorrendo a determinare il quadro regolamentare della piazza finanziaria elvetica. Particolare attenzione è prestata alla resilienza delle banche di rilevanza sistemica. La Banca nazionale pubblica annualmente un rapporto sulla stabilità finanziaria, in cui esprime la sua valutazione circa la solidità del settore bancario svizzero e prende posizione sugli sviluppi e sui rischi rilevabili in questo settore e nel contesto macroeconomico. In caso di crisi la Banca nazionale adempie il suo mandato intervenendo come prestatrice di ultima istanza.
Cooperazione monetaria internazionale
La cooperazione monetaria internazionale si prefigge di promuovere la funzionalità e la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e di contribuire al superamento delle crisi economiche. Quale piccola economia aperta, la Svizzera è fortemente integrata nell’economia mondiale. Essa trae quindi particolare beneficio da un sistema monetario e finanziario internazionale stabile.
Nel quadro della cooperazione monetaria internazionale la Banca nazionale opera attivamente in seno al Fondo monetario internazionale (FMI), alla Banca dei regolamenti internazionali (BRI), al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB), all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), al Finance Track del G20 – su invito della presidenza di quest’ultimo – e al Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS).
La Banca nazionale assolve il suo mandato di politica monetaria in modo indipendente dal Governo e dal Parlamento.
Indipendenza e dovere di rendiconto
La Banca nazionale assolve il suo mandato di politica monetaria in modo indipendente dal Governo e dal Parlamento. Questo assetto istituzionale rispecchia l’esperienza secondo cui le banche centrali indipendenti dalle istanze politiche riescono a preservare meglio la stabilità dei prezzi. Come contrappeso a questa autonomia la Banca nazionale è obbligata a rendere conto del proprio operato al Consiglio federale, all’Assemblea federale e al pubblico.
Rapporti con la Confederazione
Poiché la Banca nazionale adempie a una funzione pubblica, la sua gestione sottostà al concorso e alla sorveglianza della Confederazione. Il Consiglio federale nomina infatti la maggioranza dei membri del Consiglio di banca, fra cui il o la presidente, il o la vicepresidente, nonché i membri e i membri supplenti della Direzione generale, su proposta del Consiglio di banca. Approva inoltre il Regolamento di organizzazione della Banca nazionale emanato dal Consiglio di banca.
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Organizzazione
Società anonima disciplinata da una legge speciale
La Banca nazionale è una società anonima retta da norme speciali secondo il diritto federale. È amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione secondo il disposto della Legge sulla Banca nazionale. Le azioni sono negoziate presso la Borsa svizzera. Il capitale azionario ammonta a 25 milioni di franchi ed è detenuto per circa la metà dai Cantoni, dalle banche cantonali e da altri enti di diritto pubblico. Le restanti azioni sono per la maggior parte in mano a soggetti privati. La Confederazione non possiede azioni della Banca nazionale.
Assemblea generale
L’Assemblea generale si riunisce una volta all’anno, di regola in aprile. Stante la natura di diritto pubblico del mandato della Banca nazionale, le sue competenze sono fortemente limitate in confronto a quelle esistenti nelle società per azioni di diritto privato.
Consiglio di banca
Il Consiglio di banca esercita la vigilanza e il controllo sull’attività della Banca nazionale. È composto da undici membri. Sei di essi, tra cui il o la presidente e il o la vicepresidente, sono nominati dal Consiglio federale e cinque sono eletti dall’Assemblea generale. In seno al Consiglio di banca sono istituiti un Comitato di verifica, un Comitato dei rischi, un Comitato di remunerazione e un Comitato di nomina.
Direzione generale
La Direzione generale, composta da tre membri, è l’organo direttivo ed esecutivo della Banca nazionale. Nelle sue competenze rientrano in particolare la politica monetaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale. La Direzione generale rappresenta la Banca nazionale nei rapporti con il pubblico.
La Direzione generale allargata, composta dai tre membri della Direzione generale e dai, o dalle, loro supplenti, definisce le linee guida strategiche per la gestione aziendale.