Settore bancario svizzero
La Banca nazionale valuta la stabilità del settore bancario svizzero. All'interno del quadro normativo, alla BNS sono affidati compiti specifici in ambiti importanti.
Struttura
Le banche in Svizzera si differenziano notevolmente per dimensioni, ambito e area geografica di attività nonché forma giuridica. Nella sua valutazione della stabilità del settore bancario, la Banca nazionale svizzera (BNS) si concentra in particolare sulla grande banca UBS nonché sulle banche orientate al mercato interno. Quest'ultima categoria si compone di banche il cui totale di bilancio è costituito per oltre il 50% da crediti erogati a residenti o che svolgono un ruolo preminente nell'attività di deposito in Svizzera. Accedendo al portale di dati della BNS, si possono trovare ulteriori informazioni sul numero e sulle categorie delle banche attive in Svizzera nonché consultare e scaricare dati relativi a queste ultime (sezione "Banques").
La valutazione della stabilità del settore bancario svizzero da parte della BNS è illustrata nel Rapporto sulla stabilità finanziaria.
La BNS è competente per la sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica per il sistema finanziario svizzero. A tal fine opera in stretto contatto con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e le autorità di vigilanza e sorveglianza estere.
Regolamentazione e vigilanza
Le banche attive in Svizzera sono soggette alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR).
Disposizioni concernenti tra l'altro i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi e l'organizzazione sono specificate in dettaglio nell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP), nell'Ordinanza sulla liquidità (OLiq) e nell'Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (OBCR), che recepiscono anche accordi e raccomandazioni internazionali, quali ad esempio l'Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali. La legislazione è completata da regole deontologiche e raccomandazioni a cui le banche si sottopongono nell'ambito dell'autoregolamentazione.
All'interno di questo quadro normativo, alla BNS sono affidati compiti specifici in due ambiti importanti. Alle banche che hanno rilevanza sistemica per la Svizzera, il quadro regolamentare impone requisiti particolari per quanto riguarda i fondi propri, la liquidità e la struttura organizzativa (LBCR, Capo quinto). Spetta alla BNS designare le banche di rilevanza sistemica e le relative funzioni di rilevanza sistemica (LBCR, Capo quinto, art. 8; Decisioni della Banca nazionale svizzera in merito alla rilevanza sistemica).
Il quadro normativo stabilisce inoltre che i requisiti patrimoniali possono essere temporaneamente inaspriti qualora vengano a crearsi squilibri sul mercato svizzero del credito e, quindi, rischi per la stabilità finanziaria. Le decisioni concernenti l'attivazione, la disattivazione e l'ammontare del cuscinetto anticiclico di capitale vengono prese dal Consiglio federale su richiesta della BNS. La BNS si consulta con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) prima di presentare la proposta al Consiglio federale.
La FINMA rilascia alle banche l'autorizzazione a esercitare l'attività ed è responsabile della vigilanza sulle banche.
La collaborazione tra la FINMA e la BNS è disciplinata da un Memorandum of Understanding (MoU).
Dati e analisi
Gli intermediari finanziari soggetti alla Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR) sono tenuti a fornire alla BNS dati relativi a bilancio, conto economico e liquidità. Tali dati sono resi noti dalla BNS in forma aggregata - ossia per categorie bancarie - sul portale di dati della BNS nella raccolta di statistiche bancarie mensili. L'analisi della situazione ovvero della stabilità del settore bancario svizzero confluisce nel Rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato annualmente dalla BNS.