Riproduzione di banconote
In Svizzera, la riproduzione e l’imitazione di banconote sono vietate in virtù dell’art. 243 del Codice penale se esiste un pericolo di confusione con i biglietti autentici. L’interpretazione e l’applicazione di questa norma di legge sono di competenza esclusiva delle autorità cantonali di perseguimento penale ed esulano quindi dal potere decisionale della Banca nazionale. Nell’interesse della certezza del diritto e del principio di uguaglianza davanti alla legge, la BNS ha tuttavia redatto una "Nota sulla riproduzione delle banconote" in cui sono indicati a titolo di esempio diversi tipi di riproduzione che, a suo avviso, non comportano un rischio di confusione con banconote autentiche e che pertanto non costituiscono una fattispecie penalmente rilevante.
Per scopi pubblicitari e di formazione la Banca nazionale mette a disposizione a titolo di prestito riproduzioni digitali di banconote con una risoluzione di 150 dpi recanti la scritta "SPECIMEN". Le richieste di tali riproduzioni, con la specificazione dell'utilizzo previsto, vanno inoltrate al seguente indirizzo:
Banca nazionale svizzera
Archivio
Börsenstrasse 15
Casella postale
CH-8022 Zurigo