Aiuto monetario a favore di singoli paesi
Ai sensi della Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) il Consiglio federale può incaricare la Banca nazionale di concedere prestiti o garanzie a singoli paesi. Da un lato, l'aiuto monetario può essere concesso a breve o medio termine a paesi che intrattengano con la Svizzera una collaborazione particolarmente stretta in materia di politica monetaria ed economica. Dall'altro, l'aiuto può avere un orizzonte di medio-lungo periodo, qualora avvenga nel quadro di un'azione di sostegno coordinata a livello internazionale. L'aiuto monetario è destinato in primo luogo ai paesi a medio e basso reddito confrontati a problemi di adattamento sia sul piano dell'economia esterna sia di natura strutturale. La Confederazione si porta garante nei confronti della Banca nazionale del puntuale adempimento degli accordi conclusi da quest'ultima.